Obbligo di notifica in vigoreart. 14 · dall'11 set 2026
Il software dentro i vostri dispositivi, sorvegliato ogni giorno.
Un termostato Wi-Fi fa girare Linux, una libreria di crittografia e l'SDK del produttore del chip. Dall'11 settembre 2026, se qualcuno sfrutta una falla in uno di questi componenti, avete 24 ore da quando lo sapete per inviare un preallarme tramite la piattaforma dell'ENISA. Sorvegliamo quei componenti per tutto il periodo di assistenza del prodotto e prepariamo il preallarme insieme a voi.
- Niente hardware, niente visite in sede
- NDA reciproco prima di vedere il firmware
- Piattaforma ospitata nell'UE
- Nessuna notifica senza il vostro via libera
art. 14, dall'11 set 2026
24 ore da quando lo sapete.
Se una vulnerabilità del vostro prodotto è attivamente sfruttata, o un incidente grave ha un impatto sulla sua sicurezza, dovete notificarlo tramite la piattaforma unica di segnalazione dell'ENISA e informare gli utilizzatori. Questo vale anche per le unità vendute prima dell'11 settembre 2026. I termini decorrono dal momento in cui ne venite a conoscenza: se nessuno sorveglia, lo scoprite tardi, da un cliente, da un distributore o dalla stampa.
- in vigore
- Apparecchiature radioRequisiti di cibersicurezza della direttiva sulle apparecchiature radio (RED, regolamento delegato (UE) 2022/30, norme EN 18031) per le apparecchiature che comunicano via internet, direttamente o tramite altre apparecchiature, e per giocattoli, dispositivi per la cura dei bambini e dispositivi indossabili con radio che trattano dati personali.
- in vigore
- Notifiche (art. 14)Vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti gravi, tramite la piattaforma dell'ENISA, anche per le unità già vendute.preallarme 24 h · notifica 72 h · relazione finale 14 giorni dopo la correzione, un mese per un incidente
- in arrivo
- Il CRA completoRequisiti di sicurezza dell'allegato I, distinta base del software, gestione delle vulnerabilità per tutto il periodo di assistenza, documentazione tecnica e marcatura CE per le nuove unità, e le verifiche di importatori e distributori. Lo stesso giorno il regolamento delegato (UE) 2022/30 cessa di applicarsi.
Le microimprese e le piccole imprese non possono essere sanzionate per il mancato rispetto del termine di 24 ore del preallarme (art. 64, par. 10). Per la notifica a 72 ore e per la relazione finale, invece, sì.
quattro ruoli, due date
Due di questi ruoli notificano già. Gli altri due iniziano a dicembre 2027.
Duravigil è pensato per aziende da 10 a 50 persone.
l'offerta
Sette servizi. Niente laboratorio, niente visite in sede.
- analisi del firmware
- Distinta base in CycloneDX, con punteggio BSI TR-03183-2una volta per prodotto
- monitoraggio quotidiano
- NVD · GitHub · OSV · EUVD · CISA KEVper prodotto al mese
- notifiche ENISA
- 24 h, 72 h e relazione finale, in bozza da rivedereincluse nel monitoraggio
- canale di segnalazione
- Politica, security.txt e un indirizzo sul vostro dominioincluso nel monitoraggio
- test di sicurezza
- Cloud, web e API, per ora solo passivoa test, o nel canone mensile
- verifica dei fornitori
- Fascicolo dell'art. 19 per referenza, conservato dieci anniper referenza al mese
- verifica rapida
- Verdetto tecnico prima dell'acquisto: idoneo, dubbio o non idoneoa verifica
I prezzi sono in una proposta scritta, per prodotto o referenza. Per iniziare ci servono un referente e il firmware o l'elenco dei componenti di ogni prodotto; se importate, le referenze e i fornitori. Firmiamo un NDA reciproco prima di guardare qualsiasi cosa.
domande
Le domande di fabbricanti e importatori.
01Vendiamo solo in un paese dell'UE. Il CRA ci riguarda?
Sì. Il CRA si applica a tutti i prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato dell'UE, ovunque siano fabbricati.
02Contano anche il cloud e l'app?
Se il dispositivo non può svolgere la sua funzione senza di essi e li avete progettati voi, o sono stati realizzati sotto la vostra responsabilità, sì: il regolamento li considera parte del prodotto (elaborazione dati da remoto, art. 3, punto 2). Un servizio web venduto da solo, senza un dispositivo né un software da installare, è fuori dall'ambito di applicazione.
03Vendiamo con il nostro marchio dispositivi che un'altra azienda fabbrica per noi. Il fabbricante non è quell'azienda?
Non per il CRA. Il fabbricante è chi commercializza il prodotto con il proprio nome o marchio, chiunque l'abbia fabbricato (art. 3, punto 13), e un importatore o un distributore che appone il proprio marchio su un prodotto assume gli obblighi del fabbricante (art. 21). L'obbligo di notifica, che si applica già, è vostro. Vi serve che il fornitore vi dia l'elenco dei componenti e vi informi delle falle che conosce.
04Importiamo dispositivi da fuori dall'UE. Che cosa dobbiamo fare, e quando?
I vostri obblighi iniziano l'11 dicembre 2027 (art. 19). Da quel giorno, prima di immettere un prodotto sul mercato dovrete verificare che il fabbricante abbia svolto la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE con la dichiarazione e le istruzioni, e che siano indicati i recapiti del fabbricante e la fine del periodo di assistenza. Le unità immesse sul mercato da quella data devono essere conformi anche se le avete acquistate prima, quindi conviene chiedere già ora ai fornitori.
05Chi invia la notifica all'ENISA?
L'obbligo è del fabbricante. Sulla piattaforma la presenta una persona registrata come rappresentante, e la notifica arriva al CSIRT del paese in cui avete lo stabilimento principale. Di solito una persona della vostra azienda è il rappresentante principale e noi entriamo come rappresentante secondario, con la vostra autorizzazione scritta. Finché il vostro rappresentante principale non è stato verificato e non ci ha invitati, è quella persona a presentare la notifica con il testo che prepariamo noi.
06Dobbiamo pubblicare la distinta base del software (SBOM)?
No. Per le unità immesse sul mercato dall'11 dicembre 2027 dovrete averne una, tenerla aggiornata e consegnarla alle autorità se ve la chiedono. Pubblicarla è una vostra scelta (allegato II, punto 9).
07Ci serve un organismo notificato?
Dipende dalla categoria. Per la maggior parte dei dispositivi (la categoria predefinita) basta la procedura di controllo interno: valutate voi stessi la conformità (modulo A). Per i prodotti di classe I, come serrature intelligenti, telecamere di sicurezza o router, solo se non applicate integralmente norme armonizzate, e al 13 ottobre 2026 quelle norme non sono ancora state citate nella Gazzetta ufficiale. Per i prodotti di classe II e per quelli critici interviene sempre un terzo: un organismo notificato o un sistema europeo previsto dal Cybersecurity Act. Il test vi dà una prima idea.
perché lo facciamo
Cinque anni di assistenza sono cinque anni di monitoraggio.
Il CRA chiede di gestire le vulnerabilità per tutto il periodo di assistenza del prodotto, di norma almeno cinque anni (art. 13, par. 8), e di inviare un preallarme entro 24 ore da quando si viene a sapere che una falla è attivamente sfruttata (art. 14). Un audit copre il giorno in cui è stato fatto. Noi controlliamo ogni prodotto ogni giorno finché dura quel periodo.
Duravigil è un servizio di HIDENENTERPRISES S.L., società con sede a Cervera (Lleida), in Spagna.