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Obbligo di notifica in vigoreart. 14 · dall'11 set 2026

Il software dentro i vostri dispositivi, sorvegliato ogni giorno.

Un termostato Wi-Fi fa girare Linux, una libreria di crittografia e l'SDK del produttore del chip. Dall'11 settembre 2026, se qualcuno sfrutta una falla in uno di questi componenti, avete 24 ore da quando lo sapete per inviare un preallarme tramite la piattaforma dell'ENISA. Sorvegliamo quei componenti per tutto il periodo di assistenza del prodotto e prepariamo il preallarme insieme a voi.

  • Niente hardware, niente visite in sede
  • NDA reciproco prima di vedere il firmware
  • Piattaforma ospitata nell'UE
  • Nessuna notifica senza il vostro via libera

art. 14, dall'11 set 2026

24 ore da quando lo sapete.

Se una vulnerabilità del vostro prodotto è attivamente sfruttata, o un incidente grave ha un impatto sulla sua sicurezza, dovete notificarlo tramite la piattaforma unica di segnalazione dell'ENISA e informare gli utilizzatori. Questo vale anche per le unità vendute prima dell'11 settembre 2026. I termini decorrono dal momento in cui ne venite a conoscenza: se nessuno sorveglia, lo scoprite tardi, da un cliente, da un distributore o dalla stampa.

in vigore
Apparecchiature radioRequisiti di cibersicurezza della direttiva sulle apparecchiature radio (RED, regolamento delegato (UE) 2022/30, norme EN 18031) per le apparecchiature che comunicano via internet, direttamente o tramite altre apparecchiature, e per giocattoli, dispositivi per la cura dei bambini e dispositivi indossabili con radio che trattano dati personali.
in vigore
Notifiche (art. 14)Vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti gravi, tramite la piattaforma dell'ENISA, anche per le unità già vendute.preallarme 24 h · notifica 72 h · relazione finale 14 giorni dopo la correzione, un mese per un incidente
in arrivo
Il CRA completoRequisiti di sicurezza dell'allegato I, distinta base del software, gestione delle vulnerabilità per tutto il periodo di assistenza, documentazione tecnica e marcatura CE per le nuove unità, e le verifiche di importatori e distributori. Lo stesso giorno il regolamento delegato (UE) 2022/30 cessa di applicarsi.

Le microimprese e le piccole imprese non possono essere sanzionate per il mancato rispetto del termine di 24 ore del preallarme (art. 64, par. 10). Per la notifica a 72 ore e per la relazione finale, invece, sì.


quattro ruoli, due date

Due di questi ruoli notificano già. Gli altri due iniziano a dicembre 2027.

fabbricanti si applica giàartt. 13 e 14Progettate o fabbricate il dispositivo o il software. Notifiche dall'11 settembre 2026. Requisiti di sicurezza, gestione delle vulnerabilità, documentazione tecnica e marcatura CE dall'11 dicembre 2027.
marchi white label si applica giàart. 3, punto 13, e art. 21Vendete con il vostro nome un dispositivo fabbricato da altri. Per il CRA il fabbricante siete voi. I termini decorrono da quando lo sapete, quindi il fornitore deve informarvi.
importatori dall'11 dic 2027art. 19Portate nell'UE dispositivi fabbricati fuori dall'UE, con il marchio del loro fabbricante. Verificate ogni prodotto prima di immetterlo sul mercato e conservate la sua dichiarazione di conformità UE per dieci anni. Gli ordini per quelle unità si fanno nel 2027.
distributori dall'11 dic 2027art. 20Acquistate nell'UE per rivendere. Verificate la marcatura CE e la documentazione prima di mettere a disposizione un prodotto sul mercato.

Duravigil è pensato per aziende da 10 a 50 persone.


l'offerta

Sette servizi. Niente laboratorio, niente visite in sede.

analisi del firmware
Distinta base in CycloneDX, con punteggio BSI TR-03183-2una volta per prodotto
monitoraggio quotidiano
NVD · GitHub · OSV · EUVD · CISA KEVper prodotto al mese
notifiche ENISA
24 h, 72 h e relazione finale, in bozza da rivedereincluse nel monitoraggio
canale di segnalazione
Politica, security.txt e un indirizzo sul vostro dominioincluso nel monitoraggio
test di sicurezza
Cloud, web e API, per ora solo passivoa test, o nel canone mensile
verifica dei fornitori
Fascicolo dell'art. 19 per referenza, conservato dieci anniper referenza al mese
verifica rapida
Verdetto tecnico prima dell'acquisto: idoneo, dubbio o non idoneoa verifica

I prezzi sono in una proposta scritta, per prodotto o referenza. Per iniziare ci servono un referente e il firmware o l'elenco dei componenti di ogni prodotto; se importate, le referenze e i fornitori. Firmiamo un NDA reciproco prima di guardare qualsiasi cosa.


domande

Le domande di fabbricanti e importatori.

01Vendiamo solo in un paese dell'UE. Il CRA ci riguarda?

Sì. Il CRA si applica a tutti i prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato dell'UE, ovunque siano fabbricati.

02Contano anche il cloud e l'app?

Se il dispositivo non può svolgere la sua funzione senza di essi e li avete progettati voi, o sono stati realizzati sotto la vostra responsabilità, sì: il regolamento li considera parte del prodotto (elaborazione dati da remoto, art. 3, punto 2). Un servizio web venduto da solo, senza un dispositivo né un software da installare, è fuori dall'ambito di applicazione.

03Vendiamo con il nostro marchio dispositivi che un'altra azienda fabbrica per noi. Il fabbricante non è quell'azienda?

Non per il CRA. Il fabbricante è chi commercializza il prodotto con il proprio nome o marchio, chiunque l'abbia fabbricato (art. 3, punto 13), e un importatore o un distributore che appone il proprio marchio su un prodotto assume gli obblighi del fabbricante (art. 21). L'obbligo di notifica, che si applica già, è vostro. Vi serve che il fornitore vi dia l'elenco dei componenti e vi informi delle falle che conosce.

04Importiamo dispositivi da fuori dall'UE. Che cosa dobbiamo fare, e quando?

I vostri obblighi iniziano l'11 dicembre 2027 (art. 19). Da quel giorno, prima di immettere un prodotto sul mercato dovrete verificare che il fabbricante abbia svolto la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE con la dichiarazione e le istruzioni, e che siano indicati i recapiti del fabbricante e la fine del periodo di assistenza. Le unità immesse sul mercato da quella data devono essere conformi anche se le avete acquistate prima, quindi conviene chiedere già ora ai fornitori.

05Chi invia la notifica all'ENISA?

L'obbligo è del fabbricante. Sulla piattaforma la presenta una persona registrata come rappresentante, e la notifica arriva al CSIRT del paese in cui avete lo stabilimento principale. Di solito una persona della vostra azienda è il rappresentante principale e noi entriamo come rappresentante secondario, con la vostra autorizzazione scritta. Finché il vostro rappresentante principale non è stato verificato e non ci ha invitati, è quella persona a presentare la notifica con il testo che prepariamo noi.

06Dobbiamo pubblicare la distinta base del software (SBOM)?

No. Per le unità immesse sul mercato dall'11 dicembre 2027 dovrete averne una, tenerla aggiornata e consegnarla alle autorità se ve la chiedono. Pubblicarla è una vostra scelta (allegato II, punto 9).

07Ci serve un organismo notificato?

Dipende dalla categoria. Per la maggior parte dei dispositivi (la categoria predefinita) basta la procedura di controllo interno: valutate voi stessi la conformità (modulo A). Per i prodotti di classe I, come serrature intelligenti, telecamere di sicurezza o router, solo se non applicate integralmente norme armonizzate, e al 13 ottobre 2026 quelle norme non sono ancora state citate nella Gazzetta ufficiale. Per i prodotti di classe II e per quelli critici interviene sempre un terzo: un organismo notificato o un sistema europeo previsto dal Cybersecurity Act. Il test vi dà una prima idea.


perché lo facciamo

Cinque anni di assistenza sono cinque anni di monitoraggio.

Il CRA chiede di gestire le vulnerabilità per tutto il periodo di assistenza del prodotto, di norma almeno cinque anni (art. 13, par. 8), e di inviare un preallarme entro 24 ore da quando si viene a sapere che una falla è attivamente sfruttata (art. 14). Un audit copre il giorno in cui è stato fatto. Noi controlliamo ogni prodotto ogni giorno finché dura quel periodo.

Duravigil è un servizio di HIDENENTERPRISES S.L., società con sede a Cervera (Lleida), in Spagna.